Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori delle Società Bari, Catanzaro e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che causava lo stordimento di un vigile del fuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MONTAGNOLO Renato (Cosenza): per avere, al 45° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
MUSSO Roberto (Cittadella): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
PETRAZZUOLO Amedeo (Juve Stabia): per avere, al 27° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un calciatore avversario.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA.
GIUNTOLI Claudio (Cosenza): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
Giornalista per passione, sportivo per lavoro. Seguo lo sport a 360° e mi diletto solo a guardalo. Tifoso ma non troppo, analista e critico sul gioco. Amante della Formula1 , del ciclismo e del calcio…. guardato!