Archiviata la prima giornata di Serie A il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ha emesso le sue decisioni.
Nel prossimo turno di campionato l’unico assente sarà il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, espulso in seguito alla doppia ammonizione rimediata nel match del Tardini contro il Parma. Mentre sono state molte di più le società multate in seguito alla condotta negativa dei propri tifosi.
Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, alcuni fumogeni e dieci bottigliette, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e, nel recinto di giuoco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, in sede di deflusso, al termine della gara, spintonato un addetto steward di servizio presso il settore, apparentemente senza conseguenze; segnalazione del Responsabile dell’Ordine pubblico.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
PONGRACIC Marin (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale.