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Queste le motivazioni della Corte d’Appello Federale a seguito del respingimento del ricorso del Napoli circa lo 0-3 a tavolino contro la Juve.

“Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita. […] nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. […] Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate. Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.

Le motivazioni espresse nel dispositivo del verdetto potrebbero essere giuste. Facendo capo alla FIGC, la Corte d’Appello Federale ha mantenuto la sentenza del Giudice Sportivo. Il punto è che i giudici hanno portato avanti un ragionamento, quindi ci saranno nuovi gradi di giudizio.

Il Napoli ricorrerà al CONI e, nel caso, al TAR. Il “dolo” è stato vociferato da molti, ma non è stato “provato”. La Corte d’Appello ha sentenziato in base alle proprie ragionevoli certezze. Si dovranno aspettare tuttavia altri gradi per provare questo “dolo”.

Questa la sentenza integrale:

sez-i-decisione-n-014-csa-del-10-novembre-2020